Con l’oramai noto decreto legge “Cura Italia” il Governo, al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt’ora in corso, ha apportato rilevanti modifiche a svariati settori dell’ordinamento (si pensi, ad esempio, alla materia giuslavoristica o a quella fiscale e tributaria), tra cui anche quello relativo all’amministrazione della giustizia che, seppur destinate a valere per un periodo di tempo auspicabilmente breve, sono destinate ad avere numerose ricadute anche quando l’emergenza sarà terminata e si potrà tornare alla cosiddetta normalità.
L’art. 83 del citato decreto, infatti, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, dispone un periodo di sospensione dell’attività giurisdizionale che va dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compresi. Tale sospensione incide sia sulle udienze che erano state fissate nel citato periodo che sul computo dei termini processuali.
Le udienze. Per quanto concerne il primo aspetto, la disposizione in esame prevede che tutte le udienze che erano state fissate tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 sono da ritenersi rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Non si dovrà dunque attendere un apposito provvedimento di rinvio da parte del Giudice cui è assegnato il fascicolo per essere sicuri non di non doversi recare nelle aule di giustizia: a meno che non si rientri nelle materie escluse dalla citata sospensione (materie che verranno esaminate più avanti), il rinvio è disposto, come dice espressamente la norma, d’ufficio(o, come forse sarebbe stato meglio dire, ex lege).
I termini processuali. Per il citato periodo è inoltre da considerarsi sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresi, specifica la norma:
- quelli per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e/o per il deposito della loro motivazione;
- quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (si pensi, ad esempio, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporsi entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, o anche alla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi nei termini di cui all’art. 166 c.p.c.);
- quelli relativi al procedimento esecutivo;
- quelli relativi alle impugnazioni.
Ove dunque il decorso del termine dovrebbe avere inizio durante il periodo di sospensione (9 marzo-15 aprile 2020), il computo dello stesso è da considerarsi differito alla fine di detto periodo e dovrà dunque iniziare a decorrere dal 16 aprile 2020.
Se invece il decorso del termine ha avuto inizio prima del citato periodo, esso dovrà considerarsi sospeso per il periodo 9 marzo-15 aprile 2020 e dovrà riprendere a decorrere dal 16 aprile 2020.
Per quanto riguarda, poi, i termini a ritroso, la citata disposizione precisa che qualora il computo degli stessi ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione, deve essere differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in questione, in modo da consentirne il rispetto. Se dunque, ad esempio, i venti giorni che devono trascorrere, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., tra il deposito della comparsa di costituzione e risposta e l’udienza cadono nel periodo di sospensione, dovrà differirsi l’udienza stessa ad una data che possa consentire il rispetto del citato termine.
Come ci si può immaginare, però, non tutti i settori della giustizia civile possono permettersi di arrestarsi per oltre un mese di tempo. Per questo il Governo, conscio di ciò, ha escluso dall’applicazione delle citate deroghe una serie di procedimenti riguardanti questioni indifferibili senza incidere pesantemente sui diritti fondamentali delle parti in causa.
Pertanto, a norma del citato articolo, le disposizioni relative al periodo di sospensione dell’attività giurisdizionale non si applicano, per il settore civile, ai seguenti casi:
- cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti e ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, affinità e/o coniugio;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ove venga dedotta una “motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori” e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, interdicendo o inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute e di età;
- procedimenti relativi agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, così come previsti all’art. 35 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
- procedimenti relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza espressa da una ragazza minorenne, così come previsti dall’art. 12 della L. 22 maggio 1978 n. 194;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione Europea;
- procedimenti di appello volti all’emanazione di un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado, ex 283, 351 e 373 c.p.c.;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti (per quest’ultimo caso, la disposizione in esame prevede peraltro che debba essere il capo dell’ufficio giudiziario o un suo sostituto a dichiarare l’urgenza della causa in questione, con decreto non impugnabile).
Va rilevato, infine, che nella medesima disposizione il Governo non si è limitato a regolare l’attività giurisdizionale sino al 15 aprile 2020, ma si è spinto oltre, prevedendo altresì misure di contenimento dell’attività medesima anche dopo tale data. Ed invero, al comma 6 dell’art. 83 del sopracitato decreto legge si prevede espressamente che “per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute […] al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
Sul punto, si allega al presente articolo la deliberazione adottata in data 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura e contenente le linee guida che dovranno ispirare l’amministrazione della giustizia nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica e, comunque, sino al 30 giugno 2020 (a titolo meramente esemplificativo, in tale delibera vi è l’indicazione di privilegiare lo svolgimento delle udienze da remoto, ovvero, per il settore civile, la trattazione scritta delle stesse, tramite lo scambio di apposite note tra i difensori).

