Secondo il Tribunale di Torino l’esdebitazione fallimentare è applicabile anche all’amministrazione straordinaria

Con un recentissimo provvedimento, depositato il 12 febbraio 2019, Il Tribunale di Torino, ha accolto l’istanza di esdebitazione proposta da una persona fisica precedentemente sottoposta alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, riconoscendo quindi portata generale all’istituto nell’ambito del diritto delle insolvenze; e ciò in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata rispettosa del principio di eguaglianza nonché delle tendenze sia europee sia interne a favorire, dopo un periodo ragionevole, la ricollocazione sul mercato di imprese e imprenditori anche dopo una prima esperienza andata male.

Come noto, il beneficio dell’esdebitazione è stato introdotto nel sistema concorsuale italiano con il D.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 di riforma della legge fallimentare con la finalità di liberare il soggetto fallito, ove sussistano determinati presupposti, previsti dall’art. 142 L. Fall., dai debiti residui rivenienti da crediti concorsuali non soddisfatti nell’abito della procedura, consentendogli, così, di ricostruirsi una nuova esistenza e di ricollocarsi sul mercato (secondo la massima inglese: to make a fresh start in life).

Ebbene, come rilevato anche dai Giudici torinesi, tale istituto, previsto nella Legge Fallimentare, non risulta richiamato nella disciplina dell’Amministrazione Straordinaria, contenuta nel D.Lgs. 270/1999, con la conseguenza che alcuni autori avevano dubitato della sua applicabilità in tali casi.

Secondo il Tribunale si tratterebbe di una lacuna normativa, posto che la finalità propria del beneficio dell’esdebitazione, ossia quella di consentire il reinserimento del debitore già assoggettato a procedura concorsuale nel mondo economico-produttivo, appare compatibile tanto con la procedura fallimentare, quanto con l’amministrazione straordinaria.

Al fine di evitare che detta lacuna provochi un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione giuridica della persona fisica dichiarata fallita e quella sottoposta ad amministrazione straordinaria, il Tribunale di Torino, anche alla luce dell’evoluzione della normativa, sia comunitaria che nazionale, sempre più favorevole all’applicazione estesa di detto istituto (si pensi alla Raccomandazione 12 marzo 2014 della Commissione Europea, la quale ha evidenziato l’opportunità di prevedere strumenti che riducano gli effetti del fallimento sugli imprenditori prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo, nonché il nuovo codice dell’insolvenza che estende l’applicazione di tale istituto anche alle società), ha dunque operato un’applicazione analogica dell’istituto in esame, estendendo la possibilità di beneficiarne anche ai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.