Con una recente sentenza (Cass. Civ. 16 settembre 2019 n. 23003) la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione relativa al soggetto tenuto ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, l’art. 5, comma 4 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, esclude espressamente che l’onere di esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale si applichi ai procedimenti di ingiunzione, le cui esigenze di celerità mal si concilierebbero con il dovere di avviare previamente la procedura in questione. D’altra parte, il medesimo art. 5 prevede che l’onere di tentare la mediazione scatti nel caso in cui, in seguito alla pronuncia del provvedimento monitorio, venga instaurato il relativo giudizio di opposizione. La legge, però, nulla dice in merito a quale sia la parte onerata dal dare avvio alla mediazione e, di conseguenza, su chi gravino le conseguenza del mancato esperimento della procedura de qua. La risoluzione di tale questione ha una grande rilevanza pratica, posto che nel caso in cui si sostenesse che sia il debitore opponente a dover esperire il tentativo di mediazione, il mancato adempimento di tale onere comporterebbe l’improcedibilità dell’opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Diversamente, se si stabilisse che sia il creditore opposto a dover dare avvio al procedimento in questione, in caso di suo inadempimento a venire caducato sarebbe direttamente il provvedimento monitorio, oggetto del giudizio di opposizione.
Orbene, ponendosi in continuità con la nota sentenza Cass. 3 dicembre 2015 n. 24629, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento ha ricondotto l’onere della proposizione della mediazione in capo al debitore opponente, in ragione del fatto che sarebbe quest’ultimo, e non il creditore opposto, ad avere interesse a coltivare il giudizio di merito, la soluzione, cioè, più dispendiosa in termine di tempi, precludendo, così, la via breve del procedimento monitorio (nel medesimo senso vedasi anche una recente sentenza del Tribunale di Torino, 3 luglio 2019).
Va rilevato, sul punto, come, nonostante l’orientamento uniforme della Cassazione, non manchino pronunce in senso contrario dei giudici di merito (da ultimo, vedasi Corte d’Appello Bologna, 1° ottobre 2019 n. 1730).

