La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 834 del 15 gennaio 2019, si è nuovamente pronunciata su un tema largamente discusso in dottrina e giurisprudenza: la differenza tra emendatio e mutatio libelli. In sintesi, secondo un’oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, sul punto, ex plurimis, Cass. 20 luglio 2012 n. 12621; Cass. 28 gennaio 2015 n. 1585), si ha mutatio libelli qualora una parte avanzi, nel corso del processo, una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo, così, nello stesso un diverso petitum o una causa petendi fondata su fatti costitutivi radicalmente differenti e mai prospettati prima, di modo che si ponga al giudice un tema di indagine completamente nuovo, stravolgendo, così, il sistema di preclusioni proprio del processo civile. Al contrario, si ha una semplice emendatio della domanda iniziale qualora venga unicamente specificata o diversamente quantificata la pretesa iniziale, restando fermi i fatti costitutivi fondanti la stessa.
Tale distinzione è di grande rilievo pratico in quanto, come già anticipato, il codice di rito prevede talune specifiche preclusioni per quanto concerne la proposizione di domande nuove nel corso del giudizio. Ed invero, da un lato, per quanto concerne il processo di primo grado, esse vanno svolte improrogabilmente entro il termine di cui all’art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., e, dall’altro, per ciò che concerne il giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c. vieta espressamente alle parti la proposizione di domande nuove.


